Rifiuti pericolosi

La Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE definisce un “rifiuto” come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o ha l’intenzione o l’obbligo di disfarsi”.

A livello generale, si possono individuare diverse categorie di rifiuti: urbani, di origine civile come i rifiuti domestici; speciali, principalmente provenienti da attività industriali e sanitarie, che vengono smaltiti da un sistema di aziende private specializzate; rifiuti pericolosi, di origine civile o industriale, che presentano una o più delle proprietà pericolose elencate nell’allegato al Regolamento (UE) n. 1357/2014.

Soffermandoci sul tema dei rifiuti pericolosi, va detto che le misure adottate a livello europeo si inseriscono nel quadro della Convenzione di Basilea sul controllo della circolazione e dello smaltimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi adottata il 22 marzo 1989. La Convenzione ha l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti negativi dei “rifiuti pericolosi”, così definiti in base alla loro origine, alla loro composizione e alle loro caratteristiche.

A livello europeo le comunicazioni della Commissione europea e le risoluzioni del Consiglio e del Parlamento europeo hanno definito la “strategia di gestione dei rifiuti” adottata il 21 dicembre 2005.

In questo quadro si inserisce la Direttiva quadro sui rifiuti n. 98 del 2008 che prevede degli (1) obblighi specifici per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale, l’imballaggio e l’etichettatura conformi alle norme internazionali e comunitarie in vigore) e (2) il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti o sostanze. Nell’Allegato III della Direttiva vengono elencati i motivi che caratterizzano un rifiuto pericoloso (potenzialmente esplosivo, ossidante, infiammabile, irritante, tossico, cancerogeno, corrosivo, infettivo, tossico per la riproduzione, mutageno). Lo stesso Allegato III prevede l’impegno degli Stati membri a predisporre entro il 1° gennaio 2025 la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti pericolosi prodotte dai nuclei familiari. Di contro, è previsto che gli oli usati siano raccolti separatamente.

Un ulteriore passo in avanti nella transizione verso l’economia circolare e la competitività a lungo termine dell’Unione europea si è avuto con la Direttiva (UE) 2018/851 che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE. La Direttiva del 2018 prevede, in riferimento ai rifiuti pericolosi, (A) l’istituzione di un adeguato sistema di monitoraggio per garantire l’effettiva attuazione degli obblighi di responsabilità estesa al produttore e (B) l’obbligo di separare i rifiuti illecitamente miscelati o, qualora non sia possibile, che vengano trattati in un impianto autorizzato.

Il Regolamento (UE) n. 1357/2014 adottato dalla Commissione nel 2014 ha modificato quanto previsto nell’Allegato della Direttiva 2008/98/CE ridisegnando le caratteristiche di pericolo dei rifiuti nelle sigle (ora indicate con la sigla “HP”), nelle denominazioni e, soprattutto, nelle soglie limite. In questo senso, alcuni rifiuti che prima non erano considerati pericolosi lo sono diventati, generando incertezze nell’assegnazione di una categoria di pericolosità. Ciò rileva, in particolare, per quei rifiuti che sono identificati con “codici specchio” ossia rifiuti a cui potrebbe essere assegnato sia il codice di “rifiuti pericolosi” sia il codice di “rifiuti non pericolosi” (a seconda che le sostanze pericolose ivi contenute raggiungano o meno determinate concentrazioni), ad esempio i fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.

A livello nazionale, rileva il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che recepisce la Direttiva 2008/98/CE. Il Decreto, sottolineando come la gestione dei rifiuti sia effettuata in modo conforme ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti secondo il principio comunitario “chi inquina paga”, specifica le disposizioni contenute nella Direttiva e stabilisce che chiunque si occupi di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi i rifiuti pericolosi) è tenuto a comunicare annualmente nel catasto dei rifiuti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Si ricordi, infine, che l’Italia, recependo la Direttiva (UE) 2018/851 (Atto del Governo n. 169), ha modificato la disciplina vigente, prevedendo l’elaborazione di un programma nazionale per la gestione dei rifiuti e l’incremento della raccolta differenziata.

Dennis Manno