Le fondamenta giuridiche della politica agricola comune (PAC) possono essere fatte risalire al Trattato di Roma del 1958, istitutivo della Comunità economica europea (CEE) in base al quale le politiche agricole dei singoli Stati sono state sostituite da meccanismi decisionali comunitari.
Nel periodo precedente alla firma del trattato, il ruolo dello stato nel settore agricolo era diretto a erogare ingenti finanziamenti per far fronte sia ai rischi climatici sia ai rischi sistemici dovuti alle fluttuazioni tra domanda e offerta. L’allora Comunità europea si poneva come “intermediario” creando uno strumento ad hoc per i finanziamenti in agricoltura. A posteriori è possibile affermare che la PAC rappresenta il più importante intervento economico nel settoreagricolo.
Nel luglio del 1958 a Stresa alla Conferenza dell’Agricoltura furono definiti in concreto i primi indirizzi della futura PAC, varata poi nel 1962, dove prese forma il concetto di “armonizzazione dei prezzi agricoli” tra i paesi membri. La politica si basava sulla fissazione dei prezzi agricoli comuni validi in tutta la CEE. Inoltre, si stabilì la gestione comune dei mercati interni e l’adozione di barriere doganali comuni.
È importante sottolineare che si tratta di obiettivi non solo economici ma anche sociali, interessati a tutelare esigenze di produttori e consumatori. Pertanto, vista la loro flessibilità e l’ampiezza di interpretazione, sono rimasti invariati dal 1958.
Gli obiettivi della PAC si inseriscono in un quadro complesso, e vengono efficacemente descritti negli articoli che vanno dal 38 al 44 del Trattato di funzionamento dell’unione europea (TFUE)[MM1] .
La politica agricola rientra tra le competenze concorrenti previste dall’art. 4 del TFUE. Per competenze concorrenti si intende la concomitanza dell’UE e degli Stati membri nel legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti nello stesso settore. Queste si differenziano dalle competenze esclusive e dalle competenze di sostegno, rispettivamente previste agli art. 3 e 6 del TFUE. Le competenze esclusive stabiliscono che sia soltanto l’UE a legiferare nei settori previsti all’interno dell’articolo, mentre per quanto riguarda le competenze di sostegno, l’UE interviene a supporto degli stati membri in alcuni settori ritenuti strategici.
Nello specifico, con l’articolo 38 del TFUE, si pongono le basi per la costruzione della PAC, stabilendo che “L’Unione definisce e attua una politica comune dell’agricoltura e della pesca”.
Le finalità della PAC sono invece definite dall’articolo 39 del TFUE:
- incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e assicurando un impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
- assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
- stabilizzare i mercati;
- garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
- assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori.
Il TFUE stabilisce, inoltre, che tali obiettivi debbano essere raggiunti attraverso la creazione di organizzazioni comuni di mercato (OCM) gestite da opportuni fondi agricoli di garanzia e orientamento (art. 40).
Dario Accolla